REGOLAMENTO PER MOSTRE E SITO INTERNET
Regole per mostre
 
  • Tutti i soci possono promuovere o proporre al direttivo mostre o altre iniziative. Il Direttivo si riserverà di accettare le proposte coinvolgendo eventualmente l’Assemblea dei soci.  Il numero minimo di soci partecipanti perché l’evento sia considerato organizzato dall’associazione Artisti del Delta è di cinque.
  • Il promotore dell’iniziativa dovrà farsi carico attivamente e responsabilmente del progetto, coadiuvato dal direttivo e dai soci .
  • Le opere dovranno essere attinenti al tema della mostra, se indicato, a giudizio insindacabile del direttivo.
  • La consegna delle opere avverrà in data , ora e luogo stabilito e in quel contesto avverrà l’estrazione, a cura degli organizzatori, per la posizione di esposizione. Le posizioni potranno essere modificate dagli organizzatori a seconda di esigenze del momento.
  • Tutte le opere saranno corredate da titolo, misure e se a richiesta una nota biografica dell’artista.
  • Al termine dell’evento ogni artista si farà carico di recuperare le proprie opere come da avviso degli organizzatori.
  • Nelle mostre all’aperto (piazza, fiere ecc..) verrà stabilito di volta in volta il punto e l’orario di ritrovo che il promotore, personalmente o attraverso la segreteria, s’incaricherà di trasmettere ai partecipanti. In quel momento e solo in quello verrà suddiviso lo spazio e la posizione tra i presenti, i ritardatari dovranno accodarsi agli altri. Chi arriva anticipatamente aspetterà l’ora stabilita senza esporre.
  • Se l’Associazione, seppur invitata, non aderisce ad una manifestazione i soci possono partecipare alla stessa solo se invitati personalmente dagli organizzatori ma non a titolo del gruppo.
  • L’Associazione non risponde dei danni o furto ad opere esposte, ne è responsabile fiscalmente su eventuali vendite in quanto le opere sono di proprietà dei soci che ne rispondono direttamente.


  • Regole Internet
     
  • I soci possono usufruire del sito www.artistideldelta.com per pubblicare una pagina contenente una biografia, recensioni, elenco mostre o altro sempre inerente all’attività artistica. Sempre su detto sito potranno inserire n.4 pagine con 6 foto per pagina delle proprie opere. Le inserzioni possono essere cambiate quando obsolete o per rinnovo, ecc..
    Inviare il materiale a:  info@artistideldelta.com
    Poiché Facebook Artisti del Delta è  un’applicazione aperta a tutti, soci e non soci, si ribadisce che solo i soci possono pubblicare su tale pagina foto delle loro opere, dato che la pagina è a scopo divulgativo dell’associazione .  Ai non soci, ma iscritti alla pagina, verrà inviato un avviso in tal senso e l’eventuale foto da loro pubblicata verrà cancellata.
    • Sito www.artistideldelta.com
    • Pagina Facebook ARTISTIDEL DELTA



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE  “ARTISTI DEL DELTA”
 
DEFINIZIONE E FINALITA’
ART. 1
L’associazione artistica culturale “ARTISTI DEL DELTA” denominata di seguito Associazione costituita in Porto Viro il 20 luglio 2010 è un centro di vita associativa autonomo e indipendente, pluralista, apartitico, aconfessionale, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue fini di lucro, la sua durata è illimitata nel tempo fatta salva la volontà di ciascun iscritto di recedere in qualunque momento.
L’Associazione può comunque essere sciolta su delibera dell’Assemblea Straordinaria secondo le modalità stabilite dall’art. 28 del presente statuto.
 L’Associazione ha sede in Porto Viro – Piazza della Repubblica 15. L’Associazione può operare in Italia e all’estero nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme dettate dal presente statuto. La sede può essere tsferita altrove nell’ambito del territorio nazionale su delibera dell’Assemblea Generale Ordinaria. Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria. L’Associazione può istituire sedi secondarie in altre località del territorio nazionale e internazionale.
Art. 2   
L’Associazione persegue finalità artistiche e culturali, promuove socialità e partecipazione e contribuisce alla crescita culturale e civile dei propri soci, così come dell’intera comunità, realizzando attività di promozione artistica, letterale, culturale, ricreativa. In particolare, le specifiche finalità dell0Asociazione si identificano nei seguenti settori:
*     promozione e sviluppo dell’arte, della cultura, della letteratura nella loro più vasta accezione, anche attraverso contatti con persone, enti e istituzioni, circoli, gruppi, associazioni ed organizzazioni nazionali e internazionali.
*     promozione e diffusione della cultura artistica, attraverso l’individuazione di legami fra arte nel suo significato più ampio (arti visive, arti letterarie, danza, teatro, ecc.) e tutela della salute e dell’integrità fisica e psichica dell’i9ndividuo.
*    promozione e valorizzazione del patrimonio e delle cose di interesse artistico, letterario, storico e culturale.
*      beneficenza,
*      istruzione,
*      formazione,
*      tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
*   promozione e diffusione delle discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico e spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell’essere umano e della sua maturazione interiore sia attraverso discipline filosofiche, biopsichiche, psicosomatiche, artistiche, letterarie, storiche e sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca e nei movimenti artistici, letterari e culturali in genere.
Per la realizzazione degli scopi statutari l’Associazione potrà svolgere tutte quelle attività e promuovere tutte quelle iniziative che, direttamente o indirettamente, interessino gli associati, parte di essi o la collettività in generale e contribuiscano alla formazione artistica, sociale e culturale dell’individuo. Alla realizzazione degli scopi e alla diffusione dei principi dell’Associazione stessa e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.
* stabilire e mantenere il contatto con associazioni ed enti a livello nazionale e internazionale ed eventualmente di aderire ad essi e/o accettare la loro adesione realizzando anche tutti quegli accordi atti a garantire il proprio sviluppo e la realizzazione dei propri scopi statutari.
*  favorire l’espansione di attività sociali e culturali fra persone fisiche, enti ed altre associazioni unendo e rappresentando sotto un’unica compagnia omogenea tutti gli associati, enti e individui, che credono nei valori e nei principi dell’arte, della solidarietà e della libertà, intese nel loro più ampio significato.
rappresentare gli interessi degli iscritti e di quanti condividono gli scopi statutari presso le istituzione, le organizzazioni politiche, economiche, sociali e sindacali, sia in Italia che all’estero. Favorire  e incrementare la presenza di artisti, degli autori e professionisti nel territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
*   organizzare e gestire convegni, tavole rotonde, meeting, viaggi collegiali, corsi, centri di studio e formazione, mostre di vario genere, partecipare a fiere e saloni di tipologie diverse e di interesse per l’Associazione, promuovere concorsi, rassegne e incontri culturali, studi, ricerche e dibattiti, al fine di contribuire alla formazione e elevazione culturale e professionale dell’artista e dell’associato in generale e della stessa collettività, anche con l’organizzazione di corsi di formazione.
* l’Associazione potrà adoperarsi per organizzare nel campo dell’istruzione, della formazione, delle politiche socialiiniziative e relazioni internazionali, volontariato sociale, animazione socio-culturale, corsi, laboratori e attività integrative nelle scuole di ogni ordine e grado.
*  organizzare anche a mezzo stampa un servizio informazione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico circa le attività svolte, in particolare diffondere esperienza, pubblicizzare lavori artistico-letterari, studi, ricerche, ecc..
 * promuovere e attivare progetti per la salvaguardia dell’ambiente, progetti di eco sostenibilità e progetti in cui si realizzi il connubio arte-ambiente in tutte le accezioni.                      *  per la realizzazione della tutela dei beni culturali, storici e architettonici l’Associazione può attivare direttamente o indirettamente scuole e laboratori di restauro, individuando sul territorio nazionale luoghi di particolare interesse storico, artistico e culturale, organizzando anche raccolte di fondi finalizzati a tale scopo e attivandosi presso gli enti pubblici per la loro salvaguardia.
* porre in essere servizi e strutture per lo svolgimento delle attività inerenti e correlate agli scopi sociali e organizzare nelle proprie sedi o in sedi opportunamente selezionate, attività espositiva.
*  organizzare nella propria sede ed esclusivamente per i propri associati, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente, servizi accessori quali la somministrazione di cibi e bevande anche alcoliche curandone direttamente o indirettamente la gestione. 
     L’Associazione intende valorizzare l’autonomia degli individuie si impegna perché sia loro garantita la più ampia libertà d’espressione e di pensiero, si adopera inoltre perché essi siano portatori di una forte idealità della cultura e dell’arte al servizio dell’elevazione morale e culturale dei cittadini contro ogni forma di discriminazione, di razzismo e di xenofobia.
     L’Associazione potrà raggiungere i suoi scopi statutari anche promovendoe realizzando altre attività connessee che creino mella collettività forme di aggregazione sociale, artistica e culturale.                                                                                                                             L’Associazione potrà agire in tutti quei campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e potrà realizzare tali attività sia primarie, sia secondarie o collaterali con mezzi e attrezzature proprie o di terzi ed avvalersi di singole persone, professionalmente preparate, e dell’esperienza di altre Associazioni ed imprese aventi scopi simili od attinenti, per il raggiungimento dei propri fini statutari ed il conseguimento dei compiti sopra esposti. L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
GLI ASSOCIATI    
Art. 3                                                                                                                                                             Il numero degli associati è illimitato. Può diventare associato chiunque, persona fisica, persona giuridica o ente che si riconosca nel presente statuto e, per le persone fisiche, abbia compiuto il diciottesimo anno d’età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica o religiosa.      I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di ASSOCIATO solo previo consenso dei genitori o del tutore e, comunque, non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Associati sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.         Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine
Art. 4
Gli aspiranti Associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio cognome, nome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta al nuovo Associato verrà consegnata la tessera dell’Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.
Art. 6
Gli Associati hanno diritto:
- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall’Associazione,
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione,
- discutere ed approvare i rendiconti,
- eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti
 Hanno diritto di voto gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di svolgimento dell’assemblea. Possono essere eletti nelle cariche sociali gli Associati iscritti da almeno tre mesi.
Art. 7
L’Associato è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 8
La qualifica di Associato si perde per:
- decesso,
- mancato pagamento della quota sociale,
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo,
- espulsione o radiazione.
 
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di esercitare nei confronti dell’Associato, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statut, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali,         
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organo sociali, dei suoi Associati,
- l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento,   
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee,
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione,         
- l’arrecare in qualunque modo danni morali e materiali all’Associazione.
Art. 9/Bis
Il Consiglio Direttivo a la facoltà di proporre all’assemblea degli Associati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il conferimento di cariche onorifiche agli Associati che si siano particolarmente distinti nello svolgimento delle loro mansioni portando lustro e riconoscimenti all’Associazione. In particolare sono previste le seguenti cariche onorifiche:
 Presidente onorario: che può essere assegnata solo a colui che nel corso dell’attività associativa abbia ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione,
 Associato onorario: che può essere assegnata a qualsiasi Associato dell’Associazione per i motivi menzionati al precedente Comma 1.
 Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di proporre all’assemblea degl Associati, sempre con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il conferimento dell’onorificenza di Associato onorario   a coloro che, pur non essendo Associati dell’Associazione, abbiano contribuito o contribuiscano in maniera costruttiva e continuativa ad aiutare l’Associazione a perseguire gli obiettivi che si è preposta
Tali cariche sono meramente onorifiche e non retribuite, permettono a coloro che ne sono stati insigniti di partecipare all’Assemblea degli Associati, di esprimere il proprio parere, di votare nell’Assemblea degli Associati e nelle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione, ma non potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo il Presidente onorario se appositamente convocato dal Consiglio stesso nel qual caso potrà partecipare alle riunioni ed esprimere il proprio parere sugli argomenti in dibattimento e potrà altresì esprimere solo un voto consultivo sulle decisioni prese o da prendere da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea degli Associati immediatamente successiva.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art. 11
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione,
- contributi, erogazioni e lasciti diversi,
- fondo di riserva.
Art. 12
L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell’anno successivo.   
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
 Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.
Art. 13
La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.
Art. 14
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. Il suo utilizzo è vincolato alla decisione dell’Assemblea degli Associati.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’Art. 2 e per nuovi impianti e attrezzature.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
Partecipano all’Assemblea Generale degli Associati tutti gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di svolgimento dell’Assemblea stessa. L’Assemblea Generale degli Associati è convocata il primo lunedì di ogni mese senza necessità di avviso agli Associati, salvo la prima convocazione ad ogni inizio d’anno. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile rispettare tale scadenza mensile, verrà fissata una nuova data oppure verrà rimandata alla successiva scadenza mensile. In ogni caso ne verrà data comunicazione agli Associati che avverrà con una delle seguenti modalità: a mezzo s.m.s. sul cellulare dell’Associato, a mezzo telefono fisso, a mezzo E-mail, con segnalazione sul sito dell’Associazione o con affissione sulla bacheca della sede dell’Associazione.
 
Art. 16
L’Assemblea Generale degli Associati può essere convocata in via straordinaria da Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli Artt. 18 e 28 ed ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli Associati aventi diritto al voto.
 L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno resa necessaria la convocazione.
Art. 17
L’Assemblea degli Associati, la cui convocazione è stata fissata al primo lunedì di ogni mese (Art. 15) e di cui gli Associati hanno avuto regolare comunicazione, si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti le cui delibere si intendono valide se approvate con la maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti salvo le eccezioni di cui all’Art. 18.
Art. 18
Per deliberare le modifiche allo statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto e l’Approvazione delle delibere di almeno tre quinti degli intervenuti, in seconda convocazione l’Assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e le delibere si intendono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti.
Art. 19
L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa.
 Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo degli Associati presenti con diritto di voto.
 Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i trenta giorni successivi alla loro formulazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli Associati per la consultazione.
Art. 20
L’Assemblea Generale degli Associati, nei termini di cui all’ultimo comma dell’Art. 6:
- approva le linee generali del programma di attività,
- approva il rendiconto annuale,
- delibera sulla previsione e programma zione economica dell’anno sociale successivo,
- elegge l’organismo direttivo:  cioè il Consiglio Direttivo,
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
 
 
Art. 21
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli Associati, dura in carica tre anni e i vari componenti sono tutti rieleggibili.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo è composto:
 
 il Presidente: ha la rappresentanza legale dell' Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
 
il Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
 
il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell' Associazione , redige i verbali delle sedute del Consiglio e firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.
 
Il Garante: ha all’interno del consiglio solo funzioni di controllo e verifica e non decisionali come da art.27. Relaziona al Consiglio Direttivo e all' Assemblea.
 
Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell' Associazione.
 
Art. 23
Compito del Consiglio Direttivo sono:  
-   eseguire le delibere dell’Assemblea degli Associati, 
-   formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli Associati,           -   predisporre il rendiconto annuale,
-   predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale, 
-   deliberare circa l’ammissione degli Associati, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri,
 -   deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli Associati,
 -   deliberare circa il cambio della sede legale e/o effettiva,
 -   stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali,
 -   curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essi affidati,
 -   decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti e, viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto,
-   presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei Consiglieri o su convocazione del Presidente.  
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei componenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta l’annullamento della proposta.                                                                    Delle delibere viene redatto verbale a cura del Segretario e firmato insieme al Presidente.  Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli Associati che richiedono di consultarlo.
Art. 25
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie, sia straordinarie.
 Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
 Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dall’Associato risultato primo escluso all’elezione del Consiglio, diversamente a discrezione del Consiglio.
 La quota massima è fissata in un terzo dei componenti originali, dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.
 Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato da due terzi dei Consiglieri.
 Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea degli Associati indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
 Il Consiglio Direttivo decade automaticamente senza necessità di comunicazione scritta all’Assemblea degli Associati nel momento in cui vengono comunicati i nominativi dei candidati eletti al termine delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, per qualsiasi motivo siano state indette.
Art. 26
Il presente articolo viene abolito per avvenuta elezione di un solo rappresentante dei Garanti, per carenza di accettazione degli altri seggi da parte degli Associati dell’Associazione Entra a far parte del Consiglio Direttivo con le sole funzioni di controllo e non decisionali come da art.27.
Art. 27
Il Garante ha funzioni di controllo dell’attività amministrativa, di verifica sull’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo, di giudizio su eventuali divergenze o questioni nate fra Associati o fra questi e il Consiglio Direttivo, di verifica sulle regole dello statuto.
 Può deliberare sull’espulsione degli Associati deferiti al Consiglio Direttivo, ai sensi dell’Art.9    Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea degli Associati.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 28
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno quattro quinti degli Associati aventi diritto al voto, in un’Assemblea validamente costituita alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
 L’Assemblea, in tal caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione che deve essere devoluto a norma del codice civile e delle leggi vigenti.
Art. 29
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo che giudicherà in modo equo e imparziale senza formalità di procedura e sarà inappellabile.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.
Letto, approvato e sottoscritto


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